SPENDIBITA' DEI TITOLI AQUISITI NELLO SPAZIO EUROPEO ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI LISBONA.
Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all'estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo (in particolare fregiarsene) senza dover richiedere l'equipollenza e rivolgersi ad una università italiana per il conferimento del corrispondente titolo italiano
Ai sensi dell'Art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato.
- RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI IN ITALIA EQUIPOLLENZA CANCELLATA
Non è piu' necessario rivolgersi ad una università italiana per il conferimento del corrispondente titolo italiano.La prassi dell'equipollenza, già prevista negli articoli 170 e 332 del RD 1592/1933 ora abrogati, è stata cancellata, con l'introduzione della procedura del "riconoscimento finalizzato" prevista dalla legge 148/2002, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell'insegnamento superiore a livello internazionale.Il MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca, in una circolare (Protocollo: n. 3600/Segr/Afam del 10 febbraio 2004 ), conferma l'applicazione della legge 148/2002 per il riconoscimento in Italia dei titoli esteri,e invita tutti i destinatari ad osservare ed attuare le norme sul riconoscimento dei titoli di studio effettuati all'estero.
- RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Ne consegue che i titoli conferiti, in quanto rilasciati da una università riconosciuta nel sistema universitario, sono validi ai fini del riconoscimento finalizzato non automatico in tutti i paesi d'Europa (Italia compresa) ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d'Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dall' Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002.
- RICONOSCIMENTO PER FINI DIVERSI DALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI
I titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni Universitarie pubbliche e Private sono validi titoli universitari in tutti i paesi d'Europa e sono validi ai fini del riconoscimento finalizzato non automatico in Italia per finalita' diverse da quelle precedenti ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 - Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197) (GU n. 300 del 28.12.2009) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2010.
- RICONOSCIMENTO PER PARTECIPARE A CONCORSI PUBBLICI IN ITALIA
Per la partecipazione a concorsi pubblici in Italia si applica l'art. 12 della legge n.29 del 25 gennaio 2006.
http://www.camera.it/parlam/leggi/06029l.htm