Il diritto al riconoscimento dei titoli di studio nell'Unione Europea
Riconoscimento dei titoli di studio nello spazio Europeo della convenzione di Lisbona e del Consiglio d’Europa del 1997 ratificata in Italia con Legge 148/2002). E regolamento attuativo Dm.214/04
L' Unione Europea è da molti anni impegnata nella promozione di politiche d'integrazione che favoriscano un sistema uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento, da parte dei paesi membri, dei titoli di studio e delle qualifiche professionali acquisite, al fine di creare in Europa Il riconoscimento dei titoli può essere richiesto per finalità differenti: proseguire gli studi, partecipare a concorsi, accedere ad una professione, trovare lavoro.
La "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea", nota anche con la dizione sintetica di "Convenzione di Lisbona" è stata elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco - Regione Europa ed è stata approvata l'11 aprile 1997 dalla conferenza diplomatica ospitata dalla capitale porto.
Gli obiettivi della Convenzione di Lisbona:
consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti d'istruzione superiore di tutti i paesi;
facilitare i programmi di scambi accademici studenteschi garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all'estero;
utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi o per proseguire gli studi a livello più avanzato;aumentare la quantità, la qualità e la trasparenza dell'informazione disponibile sui sistemi nazionali d'istruzione superiore, sulle università e i loro programmi, sull'offerta formativa, sui titoli di studio anche attraverso lo sviluppo dei centri nazionali d'informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli e la diffusione di nuovi strumenti di certificazione come il "supplemento al diploma".
I contenuti della Convenzione di Lisbona
La prima e la seconda sezione della Convenzione sono dedicate alla terminologia e alle autorità. Si entra nel vivo con la terza sezione della Convenzione che fissa le quattro grandi regole alle quali devono attenersi i soggetti in campo (università, uffici di riconoscimento, singoli):
la Convenzione stabilisce il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e vieta qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua,religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali,appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato
la seconda regola prevede che le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento debbano essere trasparenti, coerenti e affidabili"; l'autorità che riconosce il titolo estero deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza); tali criteri devono essere certi, non discrezionali e devono applicarsi senza sensibili differenze di comportamento tra un istituzione e l'altra (coerenza); i criteri di valutazione devono infine essere fondati su princìpi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale, e seguire codici di buona pratica (affidabilità);
la terza regola prevede che la decisione di riconoscere un titolo estero debba essere adottata sulla base di adeguate informazioni.
la quarta regola riguarda la durata del procedimento e la possibilità di interporre appello.
La quarta sezione della Convenzione di Lisbona regola il riconoscimento dei titoli esteri di scuola secondaria per l'accesso alle diverse forme di istruzione superiore presenti in un Paese. La prima norma - molto generale - ma certamente chiara è quella che prevede che se un titolo consente in un Paese di accedere a quel sistema di istruzione superiore, esso sarà accettato anche dagli altri Stati come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore. Tale norma è tuttavia temperata dalla possibilità di rifiutare l'accesso ad un titolo estero qualora sussistano sostanziali e comprovate differenze tra i requisiti generali di accesso nei due Paesi. E' il caso, ad esempio, di quei paesi nei quali la scolarità pre-universitaria ammonta complessivamente.
La quinta sezione stabilisce il principio che i cicli e i periodi di studio effettuati all'estero siano riconosciuti dall'ateneo di provenienza. Tale principio è valido sia nel caso di studenti che si muovano nel quadro di programmi organizzati di mobilità sia nel caso di studenti free movers. Due condizioni facilitano il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero: l'esistenza di un accordo previo di collaborazione (learning agreement) tra i due atenei e il rilascio di un'adeguata certificazione. E' suggerito l'uso della strumentazione prevista dal sistema Ects (European Credit Transfer System).
La sesta sezione della Convenzione di Lisbona impegna i Paesi firmatari a riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali. Questa indicazione generale tiene conto delle differenze spesso profonde tra i diversi sistemi nazionali ed in particolare tra quei Paesi che assoggettano al diritto nazionale i sistemi d'istruzione e gli ordinamenti didattici, conferiscono valore legale ai propri titoli e ne elaborano un quadro di norme di protezione giuridica, e quei Paesi che adottano sistemi di accreditamento delle istituzioni, dei percorsi di studio e dei titoli, autogenerati dal corpo sociale. I principi fissati dalla Convenzione di Lisbona valgono dunque qualunque sia il modello ispiratore del sistema nazionale di riconoscimento dei titoli esteri (equipollenza, omologazione, nostrificazione, riconoscimento finalizzato, accettazione, accreditamento,ecc.).Le ultime sezioni della Convenzione sono dedicate rispettivamente al riconoscimento dei titoli dei rifugiati, all'informazione sui sistemi e sui titoli e alle procedure di ratifica.
L'applicazione in Italia
La ratifica della Convenzione di Lisbona da parte italiana è avvenuta con la Legge 148 del 2002. L'Italia dispone così oggi di un primo quadro giuridico che prevede il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero sia nei Paesi dell'Unione Europea (attraverso i provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie generali e settoriali in materia di libera circolazione dei professionisti) sia nei Paesi extra-UE (attraverso il regolamento di applicazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione). Fa da corollario al riconoscimento dei titoli professionali la possibilità di partecipare ai concorsi di accesso alla pubblica amministrazione anche con un titolo estero conseguito nell'Unione europea riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica.
A questo si affianca un secondo quadro giuridico - ispirato ai principi della Convenzione di Lisbona - che regola il riconoscimento accademico dei titoli esteri finalizzato alla continuazione degli studi. Nel nuovo quadro giuridico vengono progressivamente superati e abbandonati il concetto e la prassi dell'equipollenza. Ad essa si sostituisce una gamma di riconoscimenti "finalizzati", di concezione più moderna e coerente con le attuali tendenze in atto sul piano internazionale. La decisione di riconoscere un titolo estero per finalità accademiche è ricondotta con chiarezza alla competenza delle Università. La legge di ratifica della Convenzione di Lisbona - coerentemente con il nuovo quadro di autonomia delle università - si esprime infatti in questi termini: "la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia".
DISPOSIZIONI DI LEGGE:
CONVENZIONE DI LISBONA.pdf |
Uso e riconoscimento dei titoli, dei periodi di studio e dei crediti per il proseguimento degli studi in Europa (cosiddetto riconoscimento finalizzato) |
DIRETTIVA-2005.36.CE_.pdf | Per eventuale riconoscimento professionale si applica la direttiva 2005/36/CE |
LEGGE 148/2002 | |
TRATTATO DI BUCAREST | |
DECRETO 184/89 | |
DECRETO 509/99 |
Altri Strumenti utili
A livello europeo, sono stati ideati una serie di strumenti per facilitare la comprensione e rendere più trasparente alle istituzioni universitarie o ai datori di lavoro stranieri i titoli acquisiti.
- i documenti Europass e, in particolare, il Supplemento al Diploma
- Sistema Europeo di trasferimento Crediti (ECTS)
- Quadro europeo delle qualifiche e delle competenze (Framework of Qualifications for the European Higher Education Area) un dispositivo di traduzione - una griglia di conversione e lettura - che consente di mettere in relazione e posizionare i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificati) rilasciati nei paesi membri dell’Unione Europea.